ARTICOLO 1
L'U.N.I.R.E. ai sensi della
legge 24-3-42 n. 315 ha la
facoltà di esercitare le
scommesse sulle corse dei
cavalli, tanto negli
ippodromi, quanto fuori di
essi, secondo le norme del
regolamento per le Scommesse
sulle corse dei cavalli
emesso dall'U.N.I.R.E.
medesimo.
La gestione della scommessa
TRIS può essere effettuata
direttamente dall'U.N.I.R.E.
o per mezzo di propri
delegati.
ARTICOLO 2
La scommessa TRIS ha per
oggetto i cavalli
classificati ai primi tre
posti dell'ordine di arrivo
di una corsa prestabilita,
il cui campo dei partenti
viene pubblicizzato presso
tutte le ricevitorie con
comunicato ufficiale, che in
deroga all'art. 7 del
regolamento delle scommesse,
costituisce il documento che
fa testo ai fini
dell'accettazione della
scommessa TRIS.
La scommessa si effettua su
appositi bollettari o per
mezzo di macchine di
convalida o di emissione
delle ricevute con le
procedure approvate
dall'Ente e dal Ministero
delle Finanze.
ARTICOLO 2 bis
E' in facoltà dell'UNIRE di
disporre l'accettazione
della scommessa TRIS su un
campo di partenti che
preveda la disputa di corse
articolate in batterie e
finale. In tal caso i
cavalli dichiarati partenti
nelle batterie riporteranno
un numero di copertino
progressivo dal numero uno
al numero totale dei cavalli
partecipanti alle batterie.
Tale numerazione è quella
che fa testo agli effetti
della scommessa TRIS.Sono
considerate vincenti le
scommesse che indicano nella
identica successione
dell'ordine d'arrivo i
cavalli classificati ai
primi tre posti della
finale.
L'accettazione di questa
particolare scommessa TRIS
avrà termine con un anticipo
rispetto all'effettuazione
della prima batteria, che
verrà stabilito di volta in
volta e tempestivamente
notificato al pubblico.
Se uno o più cavalli
dichiarati partenti nelle
batterie o qualificati per
la finale vengono ritirati,
le scommesse seguiranno le
norme previste dal
successivo art. 9.6
ARTICOLO 3
La unità di scommessa è di
L. 1.000, comprensiva del
compenso e rimborso spese
dovuto dallo scommettitore e
la scommessa minima non può
essere inferiore a due
unità. Il fondo disponibile
per vincite è costituito
dall'intero complessivo
ammontare delle unità di
scommessa, dedotto il
prelievo di cui al decreto
ministeriale previsto all'Art.
16 del DPR 640/72. La
scommessa dovrà effettuarsi
presso gli uffici di zona
del gestore. Potrà anche
effettuarsi, a scelta degli
scommettitori, presso i
ricevitori autorizzati,
presso le Agenzie Ippiche,
gli ippodromi e le Agenzie
del TIU, i quali sono
obbligati ad osservare ed a
far rispettare dai
partecipanti stessi tutte le
norme del presente
regolamento. La scommessa
diverrà valida solo quando
sarà depositata presso le
Commissioni istituite presso
gli uffici di zona del
gestore di cui al successivo
art. 7 e dalle stesse
totalizzate.
Le ricevitorie autorizzate
debbono essere
contraddistinte da apposite
insegne esposte al pubblico
sia all'esterno che
all'interno dei locali.
L'accettazione della
scommessa Tris avrà termine
con un anticipo, rispetto
all'effettuazione della
corsa designata, che verrà
stabilito di volta in volta
e tempestivamente notificato
al pubblico. La
partecipazione alla
scommessa implica la piena
conoscenza e l'accettazione
delle norme del presente
regolamento nonché di quelle
del Regolamento delle
scommesse sulle corse dei
cavalli di cui il presente
Regolamento costituisce
parte integrante.
ARTICOLO 4
Per ogni scommessa TRIS
dovrà essere rilasciata o
una ricevuta emessa dalle
apposite macchine o una
apposita bolletta a ricalco
predisposta dal gestore e
che prevede tre sezioni
(figlia, spoglio, matrice).
Ogni bolletta è utilizzabile
per la compilazione di una
sola scommessa con le unità
consentite dalla bolletta
stessa. Ogni bolletta
riporta spazi su cui il
ricevitore indicherà il
numero della scommessa ed
inoltre riporta apposite
tabelle con i numeri
progressivi dall'1 al 30 per
il 1°, 2° e 3° arrivato.
Presa preventivamente
visione del campo dei
partenti (esposto presso le
ricevitorie) il partecipante
indicherà al ricevitore di
marcare o annerire gli
appositi spazi
corrispondenti ai numeri dei
cavalli prescelti, uno come
1° arrivato, uno come 2°
arrivato, uno come 3°
arrivato. Poiché la
scommessa minima è di due
unità, come previsto
dall'art. 3, lo
scommettitore designerà un
cavallo come vincente, ossia
primo arrivato, e due
cavalli che dovranno
classificarsi
indifferentemente al 2° e 3°
posto. Qualora venisse
designato un numero non
compreso nel campo dei
partenti oppure due o più
volte lo stesso numero, la
scommessa non sarà comunque
soggetta al rimborso.
Dopo la compilazione della
bolletta il ricevitore
staccherà il tagliando
figlia della scheda e lo
consegnerà come ricevuta
allo scommettitore,
conserverà unite e custodirà
con ogni cura le altre due
parti (tagliandi spoglio e
matrice) per farle pervenire
al competente ufficio del
gestore nel termine da
quest'ultimo fissato. Il
gestore separerà le due
parti anzidette conservando
a propria disposizione i
tagliandi spoglio e
depositando le matrici negli
archivi previsti all'art. 7.
Le ricevitorie che
accetteranno le scommesse
Tris a mezzo delle apposite
macchine consegneranno al
gestore, nei termini fissati
da quest'ultimo, il tabulato
riepilogativo oppure
trasmetteranno i dati
relativi alle giocate
secondo le modalità
approvate dall'Ente e da
depositare negli archivi
previsti all'art. 7. È
consentita la effettuazione
della scommessa anche su
bollette approvate dall'Ente
con riquadri nei quali
indicare i numeri dei
cavalli designati.
ARTICOLO 5
È consentita la
partecipazione alla
scommessa anche con speciali
bollette a sistemi, sempre a
tre sezioni, intendendosi
per sistema la
scritturazione abbreviata
delle combinazioni
consentite ed in
particolare:
ARTICOLO 6
Qualora per qualsiasi motivo
sulla bolletta risultino
indicati cavalli in più
rispetto al suo valore, la
stessa parteciperà con le
combinazioni possibili
partendo dai cavalli con i
numeri più bassi, sia in
riferimento ai cavalli
designati come vincenti,
piazzati ed in accoppiata,
sia per gli n. cavalli
designati nell'ordine.
Qualora la bolletta riporti
un numero di cavalli minore
di quello consentito, anche
per effetto di errate o
ripetute designazioni la
stessa parteciperà con le
combinazioni derivanti dal
numero dei cavalli designati
e non darà diritto a
rimborso totale o parziale.
ARTICOLO 7
Il gestore istituirà le
Commissioni locali in numero
adeguato al miglior
andamento della scommessa.
Ogni commissione sarà
composta da un Presidente,
designato e nominato dall'U.N.I.R.E.,
da due rappresentanti del
gestore, uno dei quali
esercita anche le funzioni
di Segretario. E' altresì
istituito un archivio con
armadi muniti di serrature
di sicurezza e congegni di
controllo ove la commissione
deve archiviare, prima
dell'orario ufficiale e
comunque prima della
partenza della corsa Tris,
tutti i tagliandi 3
(matrice), tutti i tabulati
e/o copie di ricevute
relativi a scommesse
accertate con sistemi
informatizzati provenienti
dagli uffici periferici e
dalle ricevitorie
autorizzate, dalle agenzie
ippiche, dalle agenzie TIU e
dagli ippodromi. La
commissione verbalizza il
numero complessivo delle
unità di scommessa
custodite, gli estremi dei
tagliandi mancanti e non
pervenuti e le ricevute
annullate a qualsiasi
titolo. Procede quindi entro
i termini sindacati alla
chiusura dell'archivio.
In conformità all'art. 24
del Regolamento Scommesse,
le scommesse Tris che non
siano pervenute alle
Commissioni entro l'orario
stabilito saranno
rimborsate; del rimborso
sarà data comunicazione al
pubblico mediante apposito
avviso che dovrà rimanere
affisso per un periodo di 8
giorni nei locali dove è
stata accettata la
scommessa. L'unico tagliando
o documento idoneo a fare
stato ad ogni effetto, anche
in casi di contestazione, è
quello custodito
nell'archivio a norma del
presente articolo. Qualora
per qualsiasi motivo, il
tagliando n. 3 (matrice)
oppure il tabulato
riepilogativo di cui
all'art. 4, non fosse
rinvenuto nell'archivio, la
relativa scommessa deve
considerarsi ad ogni effetto
come non avvenuta e lo
scommettitore ha diritto
solamente al rimborso della
posta pagata dietro consegna
del tagliando n. 1 (figlia)
in suo possesso, esclusa nel
modo più assoluto ogni
possibilità dell'U.N.I.R.E.
e dei suoi ausiliari, del
gestore e dei suoi
ricevitori autorizzati.
Il disposto del comma
precedente si applica anche
nel caso in cui il tagliando
n. 3 (matrice) o il tabulato
riepilogativo di cui
all'art. 4, rinvenuto
nell'archivio si presenti
non integro e non
decifrabile in modo da non
consentire l'accertamento
dell'esattezza dei
pronostici o appaia comunque
alterato o corretto.
ARTICOLO 8
Appresso l'ordine di arrivo
ufficiale della corsa TRIS
diramato dall'U.N.I.R.E.,
gli uffici di zona del
gestore provvedono ad
individuare dai tagliandi
spoglio le bollette che
indicano nella identica
successione dell'ordine di
arrivo dei cavalli
classificati ai primi tre
posti e che perciò possono
essere dichiarate vincenti
anche tenuto conto degli
eventi previsti al successo
art. 9, comunicandone i dati
alle Commissioni di zona o
locali. Gli uffici di zona
rileveranno, inoltre, le
unità di scommesse
presumibilmente vincenti e
risultanti dallo scrutinio
effettuato dalle ricevitorie
che hanno accettato la
scommessa con macchine che
prevedono la memorizzazione
e selezione delle scommesse
accettate.
Anch'esse vanno segnalate
alla Commissione locale. La
Commissione, previa
constatazione della
integrità dell'archivio,
estrae dall'archivio le
matrici delle schede, i
tabulati e/o ricevute di
scommessa segnalate come
presumibili vincenti ed in
base alle risultanze del
loro contenuto determina le
matrici vincenti. Le
operazioni della Commissione
saranno descritte su
apposito verbale. Le vincite
potranno essere riscosse
solo previa presentazione
della relativa ricevuta
(tagliando figlia o
scontrino emesso dalle
macchine autorizzate
dall'Ente di cui all'art.
4). In caso di smarrimento o
distruzione della ricevuta,
si perde il diritto alla
riscossione della vincita.
Non sono ammesse al riguardo
giustificazioni o
testimonianze (art. 32 del
regolamento delle
Scommesse).
ARTICOLO 9.1
Nel caso che nella corsa
designata per la scommessa
TRIS, due cavalli in
rapporto di scuderia
figurino tra i primi tre
classificati dell'ordine di
arrivo, sono considerate
vincenti le scommesse TRIS
che indicano tali due
cavalli, indipendentemente
dall'ordine in cui sono
stati designati, e il
cavallo non facente parte
della scuderia al posto
esattamente occupato. Se i
cavalli che si classificano
ai primi tre posti sono
tutti in rapporto di
scuderia, sono considerate
vincenti le scommesse che
indicano comunque tali
cavalli.
ARTICOLO 9.2
Quando si verifica un arrivo
in parità di due cavalli per
il primo posto in una corsa
designata per la scommessa
TRIS, sono considerate
vincenti le scommesse TRIS
che indicano comunque ai
primi due posti i cavalli
classificati in parità e al
terzo posto il cavallo
classificato terzo
nell'ordine di arrivo. Le
quote si determinano nel
modo seguente:
-
dal totale delle scommesse
si detraggono le percentuali
di prelievo;
-
dal disponibile per vincite
si detrae l'importo delle
scommesse effettuate su
tutte le combinazioni
vincenti;
-
la differenza così ottenuta
si divide in due parti
uguali (quando su entrambe
le combinazioni vincenti
siano state effettuate
scommesse);
-
successivamente si determina
per ognuna delle due
combinazioni vincenti il
quoziente tra il risultato
ottenuto con l'operazione di
cui al precedente punto e il
numero delle unità di
scommessa risultanti su
ciascuna combinazione;
-
infine, sommando i risultati
di tali ultime suddivisioni
all'unità di scommessa si
ottengono le due quote.
Se i cavalli in parità al primo
posto sono tre, sono considerate
vincenti le scommesse che
indicano tutti e tre i cavalli
in parità indipendentemente
dall'ordine in cui sono stati
designati. Le quote per le tre
combinazioni vincenti si
determinano in analogia a quanto
sopra disposto per il caso di
parità tra due cavalli.
ARTICOLO 9.3
Quando si verifica un arrivo in
parità di due o più cavalli per
il secondo posto, sono
considerate vincenti le
scommesse TRIS che indicano al
primo posto il cavallo
classificato primo, e, comunque,
due dei cavalli classificati in
parità. In questo caso le quote
vengono determinate nel modo
seguente:
-
dal totale delle scommesse
si detraggono le percentuali
di prelievo;
-
dal disponibile per vincite
si detrae l'importo delle
scommesse effettuate su
tutte le combinazioni
vincenti; la differenza così
ottenuta si divide in tante
parti uguali quante sono le
combinazioni vincenti e
sulle quali siano state
effettuate scommesse;
-
successivamente si determina
per ogni combinazione
vincente il quoziente tra il
risultato ottenuto con
l'operazione di cui al
precedente punto e il numero
delle unità di scommessa
risultanti su ognuna delle
combinazioni;
-
infine, sommando i risultati
di tali ultime suddivisioni
all'unità di scommessa si
ottengono le quote relative
ad ognuna delle combinazioni
vincenti.
ARTICOLO 9.4
Quando si verifica un arrivo in
parità di due o più cavalli per
il terzo posto sono considerate
vincenti le scommesse che
indicano esattamente nell'ordine
i cavalli classificati al primo
e al secondo posto e al terzo
uno qualunque dei cavalli
classificati in parità. Le quote
si determinano analogamente a
quanto previsto per il caso di
cui al precedente punto 9.3
ARTICOLO 9.5
Nel caso che nessuna scommessa
indichi nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo i cavalli
classificati ai primi tre posti
della corsa designata, sono
considerate vincenti le
scommesse TRIS che indicano
tutti e tre i suddetti cavalli
indipendentemente dall'ordine in
cui sono stati designati. Nel
caso che nessuna scommessa
soddisfi a tale condizione, il
disponibile per vincite viene
conglobato con quello della
successiva scommessa TRIS.
ARTICOLO 9.6
Se uno o più cavalli dichiarati
partenti nella corsa designata
per la scommessa TRIS vengono
ritirati, tutte le ricevute
nelle quali figurano uno o più
di tali cavalli potranno essere
sostituire con analoghe ricevute
unicamente nello stesso punto di
accettazione in cui sono state
scommesse e fino al momento di
chiusura dell'accettazione della
scommessa; non è ammesso nessun
tipo di rimborso ad accettazione
aperta. Dopo la chiusura
dell'accettazione, a partire dal
momento della diramazione della
quota TRIS, saranno rimborsate,
entro i successivi otto giorni,
le sole unità di scommessa nelle
quali figurino due o più cavalli
ritirati e/o non regolarmente
partiti (art. 12 del regolamento
delle Scommesse), mentre tutte
le unità di scommessa nelle
quali figuri uno solo dei
cavalli ritirati o non
regolarmente partiti, non
saranno rimborsate ma
contabilizzate al fine di
costituire un disponibile
separato.
Tale importo sarà suddiviso tra
quelle scommesse che hanno
designato gli altri due cavalli
nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo. La quota
relativa non potrà in nessun
caso essere superiore alla quota
TRIS; in tal caso si costituirà
un unico disponibile da
suddividere tra i vincitori con
la terna arrivata e gli
scommettitori che hanno
designato gli altri due cavalli
nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo ed il
cavallo ritirato o non
regolarmente partito. Nel caso
in cui nessuna scommessa
realizzi la designazione degli
altri due cavalli si applicano i
disposti dell'art. 9.5.
ARTICOLO 9.7
Qualora nell'ordine di una corsa
designata per la scommessa TRIS
figurino meno di tre cavalli,
tutte le scommesse TRIS saranno
rimborsate.
ARTICOLO 9.8
Qualora una corsa Tris non fosse
disputata e, a norma dello
specifico "Regolamento per la
corsa Tris", la stessa sia
rinviata al giorno successivo,
le scommesse non saranno
rimborsate restando valide per
tale giorno. Qualora una corsa
tris non fosse definitivamente
disputata, tutte le scommesse
saranno rimborsate.
ARTICOLO 10
Un bollettino ufficiale edito
dal gestore pubblicherà l'orario
di svolgimento della corsa, i
nomi dei cavalli partecipanti, i
numeri di partenza loro
assegnati, l'eventuale rapporto
di scuderia ed ogni altra
indicazione richiesta dal
Regolamento delle Scommesse; sul
bollettino saranno indicati
l'ordine di arrivo ufficiale, la
quota definitiva dell'ultima
corsa Tris precedentemente
disputata e l'eventuale quota
dell'accoppiata connessa al
cavallo non regolarmente
partito. Presso ogni ufficio del
gestore saranno disponibili gli
elenchi delle bollette vincenti
dal giorno successivo alla
effettuazione della corsa.
ARTICOLO 11
È istituita una Commissione
Centrale con sede in Roma,
composta dal Presidente,
preferibilmente scelto tra i
membri del Consiglio di
Amministrazione UNIRE, dal
Direttore Generale UNIRE o da
altro dirigente dell'Ente, dal
Presidente del Collegio
Sindacale o da altro Sindaco, da
un funzionario UNI-RE in qualità
di segretario, tutti designati e
nominati dall'UNI-RE, da un
rappresentante del gestore
designato dallo stesso e
nominato dall'UNIRE. Commissione
si intende regolarmente
costituita con la presenza della
metà dei componenti. Tale
Commissione ha il compito di
determinare, sulla base dei dati
trasmessi dalle commissioni di
zona di cui all'art. 7, il
totale delle unità vincenti e le
quote unitarie definitive da
pubblicare sul bollettino
ufficiale previsto dall'art. 10.
ARTICOLO 12
Il pagamento delle vincite
avviene dietro ritiro del
tagliando figlia della bolletta
o scontrino emesso dalle
apposite macchine autorizzate
dall'Ente di cui all'art. 4
escluso qualsiasi equipollente.
Viene eseguito entro i
successivi otto giorni dalla
data di effettuazione della
corsa presso le agenzie ippiche,
ippodromi, agenzie TIU e
ricevitorie ove è stata
effettuata la scommessa, secondo
le modalità e i termini
pubblicati sul bollettino
ufficiale ed entro venti giorni
dalla data di effettuazione
della corsa presso gli uffici
del gestore.* Le norme di cui
sopra sono valide anche per
rimborsi, limitatamente agli
otto giorni successivi alla
corsa. Trascorsi i termini
suindicati decade ogni diritto
di riscossione.
(*la presente norma è superata
dal DPR 169/98)
Così sostituito
dall'art. 10 del D.P.R. 169
dell'8 Aprile 1998 :
Pagamento delle vincite
1) Il pagamento
delle scommesse vincenti è
effettuato dopo il segnale di
convalida dell'ordine di arrivo,
per le scommesse a quota fissa,
e dopo la diramazione delle
quote, per le scommesse al
totalizzatore, unicamente dietro
presentazione delle ricevute
delle stesse. Non può procedersi
al pagamento delle scommesse le
cui ricevute sono alterate o
sulle quali non risultano tutte
le prescritte indicazioni. Non
può procedersi al pagamento di
ricevute di scommesse nelle
quali è indicato un orario di
emissione posteriore a quello di
partenza della corsa: in tal
caso, è riconosciuto il diritto
al solo rimborso dell'importo
scommesso risultante dalle
ricevute presentate.
2) Le vincite
sono riscosse nel luoghi dove è
stata effettuata la scommessa.
Al periodo di chiusura per
qualsiasi motivo delle sedi di
pagamento corrisponde una
interruzione di uguale durata
del termine di cui all'articolo
9, comma 4, e di cui al comma 3
del presente articolo.
3) Lo
scommettitore decade dal diritto
alla vincita se non ne chiede il
pagamento entro otto giorni
decorrenti dalla data di
effettuazione della corsa
oggetto della scommessa. Le
vincite non riscosse entro il
predetto termine sono acquisite
dall'UNIRE.
ARTICOLO 13
Qualora prima del compimento
delle operazioni di cui all'art.
8 dovesse verificarsi, per cause
di forza maggiore, la
distruzione totale o parziale
delle matrici ricevute o
custodite, o dei tabulati
riepilogativi di cui all'art. 4,
le matrici e/o tabulati
distrutti saranno esclusi dalla
scommessa e i relativi
concorrenti avranno diritto
solamente al rimborso. La
medesima norma sarà applicata
qualora all'inizio delle
operazioni sopra menzionate
dovesse essere constatata la non
integrità dell'archivio. Ove le
ipotesi di cui ai due comma
precedenti dovessero verificarsi
dopo il compimento delle
operazioni previste dall'art. 8,
saranno considerate valide
solamente le vincite già
accertate e verbalizzate.
ARTICOLO 14
Di ogni comunicato relativo allo
svolgimento della scommessa sarà
data legale notizia agli
interessati, ad ogni effetto,
mediante pubblicazione del
bollettino ufficiale di cui
all'art. 10, e mediante
affissione in apposito albo
presso gli uffici del gestore. |