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Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il
presente regolamento definisce le regole
generali relative ai concorsi pronostici
su base sportiva, comprese quelle
riferite alla gestione ed al controllo
dei flussi finanziari relativi
all'attività di vendita degli stessi,
nonché le regole di gioco dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato
al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale
italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento
in cui AAMS dichiara aperto il concorso
ed il totalizzatore nazionale viene
abilitato ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria
di partecipazione ad una giocata a
caratura, anche speciale, e costituisce
ricevuta di partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento
in cui AAMS dichiara chiuso il concorso
ed il totalizzatore nazionale non viene
più abilitato ad accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici
pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente
al concorso pronostici Totocalcio; i
nove pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente
al concorso pronostici "il9", abbinato
al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente
al concorso pronostici Totogol, gli otto
numeri corrispondenti agli otto eventi,
indicati nella schedina di gioco, per i
quali il partecipante pronostica che
sarà realizzato il più elevato numero di
reti nonché il numero indicante l'evento
del gruppo speciale di 4 eventi
ulteriori, per il quale il partecipante
pronostica che sarà realizzato il più
elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo
deputato al controllo, accertamento e
verbalizzazione finale di tutte le
operazioni inerenti alla chiusura
dell'accettazione, alla determinazione
dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle
colonne unitarie vincenti, al calcolo
delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco
selezionato da AAMS, attraverso
procedura ad evidenza pubblica, per
l'affidamento di attività e funzioni
pubbliche relative all'esercizio dei
concorsi pronostici connessi ad eventi
sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai
concessionari di attività e funzioni
pubbliche relative ai concorsi
pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi
pronostici su base sportiva, l'insieme
degli eventi sportivi, disputati anche
in più giorni, oggetto del pronostico
del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per
il concorso pronostici Totocalcio indica
l'ultimo concorso pronostici Totocalcio
per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del
concorso stesso; per il concorso
pronostici "il9", abbinato al concorso
pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso
pronostici "il9" per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici Totogol l'ultimo
concorso pronostici Totogol per il quale
vengono accettate giocate, prima della
eventuale abolizione del concorso
stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi
pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici
Totocalcio e quello ad esso abbinato
"il9", un avvenimento sportivo, inteso
nella sua totalità od in una sua
frazione temporale, od un'azione
dell'avvenimento stesso sul cui esito si
esprime un pronostico; per il concorso
pronostici Totogol, indica un
avvenimento sportivo od una frazione di
avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una
serie di colonne o combinazioni unitarie
su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata
registrata dal totalizzatore nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione,
tra più partecipanti, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la
ripartizione tra più partecipanti,
gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale,
di una giocata o di una giocata
sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per
il concorso pronostici Totocalcio e
l'abbinato concorso pronostici "il9", la
scritturazione abbreviata, su un'unica
schedina di gioco, di una serie di
colonne unitarie derivanti dalla
espressione di due o tre pronostici,
vale a dire varianti doppie o triple,
per uno o più degli eventi oggetto del
concorso; per il concorso pronostici
Totogol, la scritturazione abbreviata di
una serie di combinazioni unitarie
derivanti dalla espressione di un numero
maggiore di pronostici rispetto agli 8
richiesti o da un numero maggiore di
pronostici rispetto all'unico richiesto
per il gruppo speciale di 4 eventi
ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e
successivamente non annullata dal
partecipante; la giocata valida
determina le colonne o combinazioni
unitarie valide da considerare ai fini
della individuazione delle colonne o
combinazioni unitarie vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non
assegnabili ovvero di vincitori di premi
a punteggio di 1^ categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima
categoria del concorso immediatamente
successivo; per il concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non
assegnabili ovvero di vincitori di premi
a punteggio e riassegnato esclusivamente
al concorso immediatamente successivo;
per il concorso pronostici Totogol,
rispettivamente, gli autonomi montepremi
non distribuiti in mancanza di premi non
assegnabili ovvero di vincitori di premi
a punteggio di 1^ o di 2^ categoria e
riassegnati, corrispondentemente, alla
1^ od alla 2^ categoria del concorso
immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con
competenze specialistiche nella
fornitura di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la
giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal
partecipante per ciascuna colonna
unitaria o combinazione unitaria
giocata;
- Premio precedente di partecipazione ,
il premio assegnato al partecipante, in
base alle modalità definite per il
singolo concorso pronostici su base
sportiva, subito dopo l'accettazione
della sua giocata e comunque prima della
chiusura dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione,
il premio, assegnato successivamente
alla proclamazione della combinazione o
colonna unitaria vincente, al
partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso
pronostici su base sportiva, a fronte
del possesso e della riconsegna della
ricevuta di partecipazione attestante
una precedente giocata non vincente un
premio a punteggio;
- Premio a punteggio, il premio
assegnato al partecipante, in base alle
modalità definite per il singolo
concorso pronostici, a fronte del
possesso e della riconsegna della
ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i
pronostici espressi in ogni colonna o
combinazione unitaria precedentemente
giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti
individuati dal concessionario
nell'ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal
concessionario medesimo e comunicati ad
AAMS prima dell'inizio dell'attività di
concessione, abilitati alla ricezione
delle ricevute di partecipazione
vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso
ed al pagamento dei premi ai vincitori
di importo superiore ad una determinata
soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi
esercizio commerciale, munito di
terminale di gioco, aperto al pubblico,
ovvero agenzia di scommesse ovvero
totoricevitore, che aderisce ad un
singolo concessionario con il quale è
anche collegato telematicamente e che,
previo nulla osta da parte di AAMS,
gestisce il rapporto con l'utente,
effettua le giocate sui terminali di
gioco e paga le vincite di determinata
entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti
dal troncamento delle quote unitarie di
vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo
che garantisce l'avvenuta registrazione
della giocata nel totalizzatore
nazionale e che costituisce, in caso di
vincita, l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore
risultante, per ciascun concessionario,
dalla differenza tra l'incasso colonnare
complessivo dei punti di vendita
collegati al concessionario per i
concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento, il compenso
relativo agli stessi punti di vendita e
le vincite da essi pagate nell'arco
della settimana contabile di
riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il
periodo che intercorre tra la giornata
del lunedì e la giornata della domenica
di ogni settimana nella quale si giocano
i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui
formato ed i contenuti specifici sono
stabiliti da AAMS, la cui funzione è
esclusivamente quella di riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura
elettronica, fornita dal concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per
la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione delle schedine di gioco e
la stampa delle ricevute da restituire
ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di
elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione dei concorsi
pronostici su base sportiva nonché di
altri, eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una
concessione rilasciata in precedenza dal
CONI per la vendita di concorsi
pronostici su base sportiva, così come
previsto dalla deliberazione della
giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997,
avente durata di quattro anni e
prorogata annualmente per due volte, con
scadenza ultima il 30 giugno 2003.
TITOLO I
Norme generali relative a concorsi a
pronostici
Art. 2 Oggetto dei concorsi
pronostici
1.
L'oggetto dei concorsi pronostici
consiste nell'esprimere il pronostico
sugli eventi sportivi previsti dallo
specifico concorso pronostici.
Art. 3 Modalità di partecipazione ai
concorsi pronostici e posta di gioco
1. La
partecipazione al concorso avviene
utilizzando apposite schedine di gioco,
oppure con digitazione diretta dei
pronostici sul terminale di gioco,
ovvero per via telematica o telefonica.
Le modalità di partecipazione in via
telematica o telefonica sono stabilite
dal direttore generale di AAMS ai sensi
del decreto del Ministro delle finanze
15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al
concorso anche mediante giocate
sistemistiche, giocate a caratura e
giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria,
è comprensiva del diritto fisso, di cui
all'articolo 27 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dell'aggio spettante al
punto di vendita. L'importo della posta
è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La
partecipazione al concorso, se
effettuata presso i punti di vendita, è
attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di
gioco. Per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica, il direttore
generale di AAMS individua, con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
anche la disciplina relativa alle
modalità di attestazione di
partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei
pronostici riportati sulla ricevuta con
quelli dettati o indicati sulla schedina
di gioco è a carico del partecipante, il
quale deve segnalare immediatamente
eventuali difformità. In caso di
difformità, il partecipante può chiedere
l'annullamento della ricevuta entro i
centottanta secondi successivi
all'accettazione della giocata, purché
l'accettazione del concorso sia ancora
aperta. L'orario di riferimento è quello
del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal
precedente comma 2, non sono annullabili
le giocate per le quali è stato riscosso
un premio precedente di partecipazione e
quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate
sono ritirate e conservate dal
concessionario per cinque anni.
Art. 5 Ripartizione della posta
1. La
posta dei concorsi pronostici è
ripartita, secondo quanto già disposto
dagli articoli 2 e 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2
della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre
1988, n. 555, dall'articolo 27 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'articolo 2 del decreto legislativo
2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo
4 del decreto legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, con
la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle
seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il
credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di
AAMS: 5,71%.
Art. 6 Conservazione e protezione dei
dati delle giocate
1. Ogni
singola giocata registrata dal
totalizzatore nazionale è
successivamente archiviata con modalità
che ne consentono la rilettura ed
impediscono l'alterazione dei dati
conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la
commissione di controllo, di cui
all'articolo 7, sovrintende alla
registrazione delle giocate accettate su
supporto non riscrivibile e verifica il
montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle
giocate, al loro importo complessivo ed
i supporti contenenti tutte le giocate
accettate nel concorso sono consegnati
alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati
e dei supporti di cui al comma 3.
Art. 7 Commissione di controllo
1. La
commissione di controllo è istituita da
AAMS ed opera presso la sede dalla
stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con
qualifica di dirigente generale, che la
presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con
qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con
qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della
commissione sono assolte da un
dipendente di AAMS con qualifica non
inferiore alla categoria C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono
nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai
compiti esplicitamente previsti dal
presente decreto, decide sui ricorsi
presentati dai partecipanti. I ricorsi
devono essere inviati per iscritto alla
commissione di controllo, tassativamente
entro i termini di decadenza previsti
dal successivo articolo 17 accompagnati
dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00)
a titolo di rimborso spese e di diritti
di segreteria. Le decisioni della
commissione di controllo sono prese
entro trenta giorni dalla data di
ricezione del ricorso e sono pubblicate
sul primo bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla
decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità
dell'azione innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, avverso la
decisione sul ricorso della commissione
di controllo ovvero in mancanza di tale
ricorso.
Art. 8 Pubblicità
1. Tutte
le comunicazioni relative a ciascun
concorso sono pubblicate su un
bollettino ufficiale affisso presso gli
uffici, centrali e periferici, di AAMS e
presso ogni punto di vendita. Il
bollettino ufficiale è trasmesso, anche
per via telematica, ai concessionari,
che ne trasmettono copia a ciascun punto
di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire
la validazione dei risultati, il
montepremi, la colonna o la combinazione
unitaria vincente, le quote di vincita e
l'elenco delle giocate aventi diritto ai
premi successivi di partecipazione, sono
comunicati ufficialmente, attraverso il
bollettino ufficiale, entro il giorno
successivo alla data di proclamazione
delle giocate vincitrici dei premi
successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è
esposta in ogni punto di vendita in modo
da consentire a chiunque di prenderne
visione.
TITOLO II
Gestione dei flussi finanziari dei
concorsi pronostici
Art. 9 Raccolta degli incassi delle
giocate e compenso ai punti di vendita
1. La
raccolta delle giocate dei concorsi
pronostici è effettuata dai
concessionari attraverso i punti di
vendita collegati, per i quali AAMS ha
rilasciato nulla osta alla vendita dei
concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto
dei compensi dovuti ai punti di vendita
e dagli stessi direttamente trattenuti,
costituiscono gli incassi colonnari
netti.
Art. 10 Rendicontazione di
riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Al
singolo concessionario è fornita la
rendicontazione della gestione
finanziaria, da parte del totalizzatore
nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto
della gestione finanziaria è messo a
disposizione del concessionario, entro
la fine del terzo giorno successivo alla
chiusura della settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto contiene le
seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate
raccolte, per tutti i concorsi di cui è
chiusa l'accettazione, nella settimana
contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di
vendita, relativo all'incasso di cui al
punto b);
d) importo totale delle vincite pagate
dai punti vendita nella settimana
contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è
chiusa l'accettazione nella settimana
contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di
vendita, per l'incasso di ciascun
concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti
di vendita nella settimana contabile di
riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario
ad AAMS, in dipendenza della
concessione, sono stabiliti sulla base
del rendiconto della gestione
finanziaria di cui al comma 1, lettera
a).
Art. 11 Verifica delle ricevute di
partecipazione
1. La
ricevuta di partecipazione, in originale
ed integra in ogni sua parte,
costituisce l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione dei premi,
solo a seguito di avvenuta verifica. Il
concessionario verifica, attraverso i
punti di vendita con esso collegati e
attraverso la propria organizzazione,
nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila/00) Euro, l'eventuale non
contraffazione materiale della ricevuta
di partecipazione; il totalizzatore
nazionale ne verifica i dati
identificativi in essa contenuti.
Art. 12 Modalità di pagamento delle
vincite
1. I
concessionari pagano le vincite di
propria competenza secondo le modalità
previste dai successivi articoli 13, 14
e 15.
2. Il concessionario è tenuto a
custodire le ricevute di partecipazione
vincenti e pagate, direttamente ovvero
per il tramite dei punti di vendita
collegati, per un periodo di 5 anni.
Art. 13 Modalità di pagamento delle
vincite di importo fino a 3.000,00 euro
1. I
possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo fino a
3.000,00 euro, possono recarsi, a
partire dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, oltre che presso il punto di
vendita nel quale hanno effettuato la
giocata, anche presso qualsiasi altro
punto di vendita collegato con il
medesimo concessionario per riscuotere,
previa verifica della ricevuta stessa,
secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, il pagamento del
premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è
indicato il concessionario cui è
collegato il punto di vendita che ha
emesso la ricevuta; presso ogni singolo
punto di vendita è pubblicizzato il
concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 Modalità di pagamento delle
vincite di importo superiore a 3.000,00
euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il
pagamento delle vincite di importo
superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000,00 euro può avvenire
attraverso due distinte modalità: a)
entro 45 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono
recarsi presso un qualsiasi sportello
degli istituti di credito convenzionati,
il cui elenco è pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a
seguito di invio al concessionario
interessato, da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la
ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la
ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo
sportello bancario di presentazione
della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento dei
premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11. La
riscossione avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in
contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati
agli aventi diritto entro il termine di
20 giorni dalla data di presentazione
della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14
giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).
Art. 15 Modalità di pagamento delle
vincite di importo superiore a
100.000,00 euro
1. Il
pagamento delle vincite di importo
superiore a 100.000,00 euro può avvenire
attraverso due distinte modalità: a)
entro 30 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi presso un qualsiasi sportello
degli istituti di credito convenzionati,
il cui elenco è pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a
seguito di invio al concessionario
interessato, da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la
ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la
ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo
sportello bancario di presentazione
della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento dei
premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11. La
riscossione avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in
contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati
agli aventi diritto entro il termine di
23 giorni dalla data di presentazione
della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14
giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).
Art. 16 Versamenti al concessionario
per il pagamento delle vincite
1. AAMS,
con cadenza bisettimanale, sulla base
delle informazioni ricevute dal
totalizzatore nazionale relativamente
agli importi corrispondenti alle
ricevute di partecipazione vincenti
verificate dal singolo concessionario,
effettua il versamento, sul conto
corrente comunicato ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attività
oggetto della concessione ed ad esso
intestato, dell'importo complessivo dei
premi di cui ai precedenti articoli 14 e
15. Il concessionario provvede al
versamento dei premi a ciascun vincitore
con le modalità indicate dallo stesso,
entro e non oltre i termini di cui ai
precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la
sussistenza del credito maturato i
vincitori decadono dal diritto alla
riscossione dei premi presso i punti di
vendita e gli sportelli nel caso in cui
la verifica della ricevuta di
partecipazione non è effettuata, secondo
le modalità di cui al precedente
articolo 11, nel termine di 90 giorni
dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi.
TITOLO III
Norme relative al concorso
pronostici Totocalcio
Art. 18 Oggetto del concorso
pronostici Totocalcio
1. Il
concorso pronostici Totocalcio consiste
nell'esprimere quattordici pronostici
sull'esito di quattordici eventi,
connessi a competizioni sportive,
determinati da AAMS.
Art. 19 Modalità di indicazione dei
pronostici
1. I
pronostici possono essere effettuati,
presso il punto di vendita, ad opera del
partecipante, contrassegnandoli su una
schedina di gioco ovvero mediante
dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso
i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite
di calcio per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito finale o parziale
della partita stessa, con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima
squadra indicata per ogni evento, con il
segno 2 si pronostica la vittoria della
seconda squadra indicata per ogni evento
e con il segno X si pronostica il loro
pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti
gli sport per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito conseguito da
singoli competitori o squadre, per ogni
singolo nome: con il segno 1 si
pronostica il piazzamento dal 1° al 3°
posto; con il segno X il piazzamento dal
4° al 6° posto; con il segno 2 si indica
il piazzamento oltre al 6° posto o la
mancata classificazione del competitore
o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a
competizioni nazionali ed internazionali
di calcio o di altre manifestazioni
sportive suddivise in gironi, batterie o
gruppi, per i quali è richiesto il
pronostico riguardo il piazzamento delle
squadre: con il segno 1 si pronostica il
piazzamento al 1° posto; con il segno X
si pronostica il piazzamento al 2°
posto; con il segno 2 si pronostica il
piazzamento dal 3° posto o la mancata
classificazione delle squadre nei
gironi, nelle batterie o nei gruppi in
cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite
di pallavolo per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito finale della
partita: con il segno 1 si pronostica la
vittoria della prima squadra indicata
per ogni evento entro il 4° set, con il
segno 2 si pronostica la vittoria della
seconda squadra indicata per ogni evento
entro il 4° set e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due
squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite
di pallacanestro per i quali è richiesto
il pronostico sull'esito finale della
partita: con il segno 1 si pronostica la
vittoria della prima squadra indicata
per ogni evento entro i tempi
regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro i
tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due
squadre ai tempi supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso
pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il
concorso;
b) da due a otto colonne, costituite
ciascuna da tre caselle per ogni evento,
contraddistinte dai segni convenzionali
1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche
delle schedine di gioco universali,
valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un
numero d'ordine progressivo da 1 a 14;
AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti
specifici del concorso prima
dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio
pronostico sulle schedine di gioco
contrassegnando, per ciascun evento, la
casella del segno convenzionale 1, X, 2,
corrispondente al risultato
pronosticato.
6. La giocata minima non può essere
inferiore a 2 colonne unitarie. La
giocata massima relativa al concorso
pronostici Totocalcio non può superare
le 8.192 colonne unitarie.
Art. 20 Giocate sistemistiche ed a
caratura
1. Per le
giocate sistemistiche effettuate presso
i punti di vendita, prima dell'emissione
della ricevuta, il sistema è sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco;
il numero delle colonne unitarie
derivanti dallo sviluppo e l'importo
complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta è emessa solo
dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli
elementi previsti all'art. 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via
telematica o telefonica, le modalità di
sviluppo del sistema, la richiesta e la
conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di
certificazione della giocata sono
definite dal decreto del direttore
generale di AAMS, di cui all'articolo 3,
comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può
essere inferiore a 16 colonne unitarie.
Per ogni giocata a caratura accettata,
il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le
suddivisioni stabilite all'atto della
giocata. Il numero delle cedole di
caratura è compreso tra un minimo di 2 e
un massimo di 99. Il prezzo unitario di
ciascuna cedola di caratura è pari al
valore complessivo della giocata,
convalidata dal totalizzatore nazionale,
diviso per il numero totale delle cedole
di caratura.
4. La cedola di caratura, che
costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di
vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del
concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di
effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie
accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla
giocata a caratura dal totalizzatore
nazionale;
h) numero identificativo progressivo
della cedola di caratura e numero totale
delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a
caratura ed importo della singola cedola
di caratura; l'importo della cedola di
caratura è arrotondato al centesimo di
Euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e
secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di
partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in
originale ed integra in ogni sua parte,
consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, della
eventuale quota vinta, ricavata dal
quoziente fra l'importo dei premi
realizzati con l'intera giocata a
caratura ed il numero totale delle
cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio
precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di
gioco emette ulteriore, specifica
ricevuta da riconsegnare al punto di
vendita ai fini del pagamento del premio
stesso.
7. Le modalità di partecipazione al
concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con
successivo provvedimento del direttore
generale di AAMS. Le giocate a caratura
speciale non danno diritto a premi
precedenti di partecipazione, in quanto
la giocata è effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 21 Ricevuta di partecipazione
1. La
ricevuta di partecipazione è emessa dal
terminale di gioco solo dopo che la
giocata è stata accettata e registrata
dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i
seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di
vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del
concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di
effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie
accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla
giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e
secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di
partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio
precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette, inoltre,
ulteriore, specifica ricevuta da
riconsegnare al punto di vendita ai fini
del pagamento del premio stesso.
Art. 22 Tipologie dei premi del
concorso e loro assegnazione
1. Il
concorso pronostici Totocalcio assegna
tre tipologie di premio: premi
precedenti di partecipazione, premi
successivi di partecipazione e premi a
punteggio; solo i premi precedenti di
partecipazione sono cumulabili con le
altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione
sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza
alcun onere aggiuntivo al costo della
stessa, alle colonne unitarie accettate,
ai fini del concorso pronostici
Totocalcio, alle quali il totalizzatore
nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo
intero, iniziando dalla prima colonna
unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio è di
100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione
sono sorteggiati tra tutte le giocate
valide di ogni concorso pronostici
Totocalcio, secondo le modalità di cui
ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi
non sono assegnati nei concorsi in cui
risultano valide meno di 1.000.000 di
colonne. I premi successivi di
partecipazione sono divisi, a loro
volta, nelle seguenti due tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo
unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati
per sorteggio alle giocate in cui sono
presenti colonne unitarie con zero punti
e che non hanno conseguito premi a
punteggio di cui al successivo comma 11;
b) premi alle altre categorie non
vincenti, dell'importo unitario pari a
2.000,00 euro, assegnati per sorteggio
alle giocate in cui sono presenti
colonne unitarie con punteggio diverso
da quello di cui alla precedente lettera
a), e che non hanno conseguito premi a
punteggio di cui al successivo comma 11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna
premi successivi di partecipazione in
ragione di un premio ogni 1.000.000 di
colonne valide; il numero complessivo
delle colonne valide del concorso è
arrotondato per difetto al milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera
a), sono in numero pari al 33 per cento
del numero totale dei premi successivi
di partecipazione di cui al comma 4; nel
caso in cui l'applicazione di tale
percentuale determini un numero con
decimali, si applica il criterio
dell'arrotondamento all'unità superiore;
in ogni caso il numero dei premi di cui
al comma 3, lettera a), non può essere
superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera
b), sono pari al numero totale dei premi
successivi di partecipazione di cui al
comma 4, dedotto il numero dei premi di
cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimento ai premi di cui al
comma 3, lettera a), tra tutte le
giocate che non hanno conseguito premi a
punteggio ed in cui sono presenti
colonne unitarie con zero punti, vengono
sorteggiate tante giocate vincenti
quanti sono i premi assegnabili in base
al criterio di cui al precedente comma
5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui
al precedente comma 3, lettera b),
provvede:
a) al sorteggio di una categoria di
punteggio diversa da zero, tra quelle
non comprese nelle categorie di vincita
previste per i premi di cui al
successivo comma 11;
b) all'individuazione, tramite il
totalizzatore nazionale, di tutte le
giocate in cui sono ricomprese le
colonne unitarie corrispondenti alla
categoria individuata alla precedente
lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti,
nell'ambito delle giocate di cui alla
precedente lettera b), in numero pari ai
premi successivi di partecipazioni
assegnabili in base al criterio previsto
dal precedente comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di
partecipazione avviene, alla presenza
della commissione di controllo che ne
verifica la regolarità, entro le ore
24,00 del giorno successivo alla
determinazione della colonna unitaria
vincente. I sorteggi di cui ai
precedenti commi 3, lettera a), e 8,
lettera c), avvengono in base ai
seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione
del codice univoco assegnato dal
totalizzatore nazionale e relativa
numerazione progressiva delle giocate
stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate,
di cui alla lettera a), su supporto
magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito
programma software, le cui
caratteristiche tecniche sono definite
con decreto del direttore generale di
AAMS, di numeri casuali che individuano
la posizione delle giocate vincenti
nell'ambito dell'archivio di cui alla
lettera b). Il programma software
prevede l'inserimento dei parametri
riguardanti il numero delle giocate
sorteggiabili nonché il numero, definito
ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei
premi da assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati
sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria valida giocata
dal partecipante. In ciascuna colonna
unitaria si consegue un punto per ogni
evento il cui risultato sia stato
esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono
previste tre categorie di vincita:
a) 1^ categoria, per le colonne unitarie
con 14 punti;
b) 2^ categoria, per le colonne unitarie
con 13 punti;
c) 3^ categoria, per le colonne unitarie
con 12 punti.
Art. 23 Validità dei risultati
1. Ai
fini della determinazione della colonna
unitaria vincente del concorso è
assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da
AAMS in conformità alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati,
decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti
agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna
vincente si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 4 a 9, relativamente
agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o
avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi,
per qualsiasi motivo, dalla commissione
di controllo in conformità alle prime
comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima
della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi
gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento
rinviato è stabilita in giorno diverso
da quello immediatamente successivo,
l'evento, ai fini del concorso, è
considerato non disputato e rientra
nella disciplina prevista dal successivo
comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della
colonna vincente gli eventi anticipati
quando, prima del loro inizio, è stata
data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale,
del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura
dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento
dell'avvenimento anticipato o del primo
degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione,
qualora, per qualsiasi motivo, uno o più
eventi risultano nella condizione di cui
al comma 3, lettera b), è loro
attribuito convenzionalmente il segno
per essi percentualmente più
pronosticato, risultante dalle
elaborazioni del totalizzatore
nazionale, arrotondando le percentuali
alla seconda cifra decimale. Nel caso in
cui, per lo stesso evento, la
percentuale dei pronostici su due o tre
segni risulta equidistribuita, è
convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o più eventi,
fino ad un massimo di sette, sono nelle
condizioni di cui al precedente comma 3,
lettera c), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante,
per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di sette eventi,
sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), è
facoltà di AAMS anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa e dichiarare
vincenti le colonne unitarie
corrispondenti alla colonna composta dai
segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così
come risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui, per lo stesso evento,
la percentuale dei pronostici su due o
tre segni risulta equidistribuita, è
convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento
previsto nel concorso risulta valido,
prima che il totalizzatore nazionale
abbia registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Art. 24 Composizione del montepremi
da ripartire tra i vincitori
1. Il
montepremi del concorso pronostici
Totocalcio, da ripartire tra i
vincitori, è costituito dalla somma: a)
della percentuale dell'intero ammontare
delle poste giocate per il concorso, di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b); b)
dei resti del concorso precedente; c) di
una quota ulteriore, definita da
specifici provvedimenti del direttore
generale di AAMS antecedenti ai singoli
concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli sponsor. 2. Il
montepremi di cui al precedente comma 1
è incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi
complessivo, dell'eventuale jackpot.
Art. 25 Calcolo e comunicazione delle
quote di vincita, eventuale mancanza di
vincitori
1.
Dall'importo del montepremi del concorso
di cui all'art. 24, comma 1, si deduce
l'importo dei premi di partecipazione,
sia precedenti che successivi, così
determinando la quota del montepremi del
concorso da destinare ai premi a
punteggio. 2. L'importo da destinare, ai
sensi del comma 1, ai premi a punteggio
è determinato nel modo seguente: a) il
40% del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 1^ categoria,
incrementato dell'eventuale jackpot, di
cui all'art. 24, comma 2; b) il 30% del
montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, è assegnato alle
vincite di 2^ categoria; c) il 30% del
montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, è assegnato alle
vincite di 3^ categoria. 3. Il quoziente
tra il montepremi di una categoria ed il
numero delle colonne unitarie vincenti
della stessa costituisce la quota
unitaria di vincita della categoria. 4.
In mancanza di colonne unitarie vincenti
con 14 punti, il montepremi di 1^
categoria determina il jackpot. 5. Nel
caso in cui nel concorso di chiusura
definitiva del concorso pronostici
Totocalcio non si registrino vincitori
di 1^ categoria, il montepremi di 1^
categoria è sommato al corrispondente
montepremi della categoria inferiore. 6.
In mancanza di colonne unitarie vincenti
di 2^ categoria, il relativo montepremi,
sommato a quello di 3^ categoria, è
ripartito tra i vincitori di 3^
categoria. 7. In mancanza di colonne
unitarie vincenti di 3^ categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di
2^ categoria, è ripartito tra i
vincitori di 2^ categoria. 8. In
mancanza di colonne unitarie vincenti di
2^ e 3^ categoria, la somma dei relativi
montepremi è ripartita in parti uguali
tra le colonne unitarie che hanno
realizzato il maggior punteggio. 9. Nel
caso in cui la quota unitaria di vincita
di una categoria inferiore è più alta di
quella di una categoria superiore, è
calcolata una quota unica di vincita,
dividendo la somma dei montepremi delle
due categorie con la somma del numero
delle colonne vincenti delle stesse. 10.
Tutte le quote unitarie di vincita sono
arrotondate all'Euro per troncamento; i
decimali risultanti determinano il
resto. Le quote di vincita per ciascuna
cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di euro inferiore. 11.
Terminate le operazioni di calcolo delle
quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione
ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote. 12. Qualora la
commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilità di
determinare le quote, l'intero
montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
TITOLO IV
Norme relative al concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso Totocalcio
Art. 26 Oggetto del concorso
pronostici "il9"
1. I
primi nove pronostici di una colonna
unitaria del Totocalcio costituiscono
l'oggetto del concorso "il9", cui si può
partecipare solo congiuntamente al
concorso pronostici Totocalcio, mediante
pagamento di una specifica posta
aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS
distribuisce schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso
Totocalcio, i primi nove eventi di tali
schedine di gioco costituiscono
l'oggetto del concorso pronostici "il9".
Art. 27 Modalità di indicazione della
volontà di partecipazione al concorso
1. La
partecipazione al concorso "il9" si
effettua contrassegnando l'apposito
spazio predisposto per ogni colonna
sulle schedine di gioco del concorso
Totocalcio, oppure con digitazione
diretta sul terminale di gioco
dell'apposito simbolo. Le modalità di
partecipazione al concorso per le
giocate effettuate in via telematica o
telefonica sono disciplinate con il
decreto del direttore generale di AAMS,
di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La
partecipazione al concorso può essere
anche di una sola posta, purché la
giocata al concorso Totocalcio, cui essa
è collegata, è almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al
concorso pronostici "il9" non può
superare le 8.192 colonne unitarie.
Art. 28 Giocate sistemistiche ed a
caratura
1. La
giocata sistemistica al concorso
pronostici "il9" è effettuata
utilizzando esclusivamente un sistema
del concorso Totocalcio e si compone di
tante colonne unitarie quante ne
derivano dallo sviluppo delle sole
varianti inserite nei primi nove eventi
del concorso. 2. Per le giocate
effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il
sistema è sviluppato automaticamente dal
terminale di gioco anche per il concorso
pronostici "il9"; il numero delle
colonne unitarie derivanti dallo
sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il9"
e Totocalcio, sono comunicati al
partecipante e la ricevuta è emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla
ricevuta, oltre ai pronostici espressi,
sono riportati gli elementi previsti
dall'art. 21, comma 2. 3. Per le giocate
effettuate per via telematica o
telefonica, le modalità di sviluppo del
sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la
forma di certificazione della giocata
sono disciplinate dal decreto del
direttore generale di AAMS di cui
all'articolo 3, comma 1. 4. La
partecipazione al concorso effettuata
attraverso giocate a caratura, è ammessa
solo in quanto parte di un sistema
relativo al concorso pronostici
Totocalcio. Le modalità di effettuazione
delle giocate a caratura ed il contenuto
delle cedole di caratura fanno
riferimento a quanto stabilito
dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6. 5.
Le cedole di caratura devono contenere,
oltre alle informazioni previste
dall'articolo 20, comma 4, anche
l'informazione concernente la
partecipazione al concorso pronostici
"il9". 6. Le modalità di partecipazione
al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono stabilite con il
decreto del direttore generale di AAMS
di cui all'articolo 20, comma 7. Le
giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata è
effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 29 Ricevuta di partecipazione
1. Per le
giocate effettuate presso i punti di
vendita, la ricevuta di partecipazione
del concorso pronostici "il9" è parte
integrante della ricevuta relativa alla
giocata per il concorso Totocalcio, cui
essa è collegata. Il contenuto della
ricevuta di partecipazione fa
riferimento a quanto stabilito
dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta
di partecipazione, oltre alle
informazioni previste dall'articolo 21,
contiene anche l'indicazione della
partecipazione al concorso pronostici
"il9".
Art. 30 Tipologia e assegnazione dei
premi del concorso
1. Il
concorso "il9" assegna tre tipologie di
premi: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di
partecipazione e premi a punteggio; solo
i premi precedenti di partecipazione
sono cumulabili con le altre due
tipologie di premio. 2. I premi
precedenti di partecipazione sono
assegnati subito dopo l'accettazione
della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle
colonne unitarie accettate ai fini del
concorso pronostici "il9", alle quali il
totalizzatore nazionale attribuisce il
numero progressivo 15.000 ed ogni suo
multiplo intero, iniziando dalla prima
colonna unitaria accettata di ciascun
concorso. L'importo di ogni singolo
premio è di 100,00 euro. 3. I premi
successivi di partecipazione,
dell'importo unitario di 2.000,00 euro,
sono sorteggiati tra tutte le giocate
valide di ogni concorso, secondo le
modalità di cui ai successivi commi 4, 5
e 6. Tali premi non sono assegnati nei
concorsi in cui risultano valide meno di
1.000.000 di colonne unitarie. 4. Per
ciascun concorso, AAMS assegna premi
successivi di partecipazione in ragione
di un premio ogni 1.000.000 di colonne
valide; il numero di colonne valide del
concorso è arrotondato per difetto al
milione. 5. Successivamente AAMS
provvede: a) al sorteggio di una
categoria di punteggio, tra quelle non
comprese nella categoria di vincita
prevista per i premi a punteggio di cui
al successivo comma 7; b)
all'individuazione, tramite il
totalizzatore nazionale, di tutte le
giocate in cui sono ricomprese le
colonne unitarie corrispondenti alla
categoria di cui alla precedente lettera
a); c) al sorteggio delle giocate
vincenti, nell'ambito delle giocate di
cui alla precedente lettera b), in
numero pari ai premi successivi di
partecipazione determinati ai sensi del
comma 4. 6. Il sorteggio dei premi
successivi di partecipazione avviene
entro le ore 24,00 del giorno successivo
alla determinazione della colonna
vincente. Il sorteggio avviene secondo i
criteri di cui all'art. 22, comma 9. 7.
I premi a punteggio sono assegnati sulla
base dei punti conseguiti in ciascuna
colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna
unitaria si consegue un punto per ogni
evento il cui risultato è stato
esattamente pronosticato. I premi a
punteggio sono assegnati alle colonne
unitarie che hanno realizzato 9 punti,
corrispondenti ai primi 9 pronostici
della colonna vincente del concorso
Totocalcio.
Art. 31 Validità dei risultati
1. Ai
fini della determinazione della colonna
vincente del concorso "il9" è assunto,
quale esito definitivo e incontestabile
degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da AAMS in
conformità alle prime comunicazioni del
CONI. 2. Successivi mutamenti dei
risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti
agli effetti del concorso. 3. Per la
determinazione della colonna vincente
del concorso, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9
relativamente agli eventi: a) il cui
svolgimento non avviene o avviene in
giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per
qualsiasi motivo, dalla commissione di
controllo in conformità alle prime
comunicazioni del CONI; c) che AAMS
dichiara non validi, prima della
chiusura dell'accettazione, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi
gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento
rinviato è stabilita in un giorno
diverso da quello immediatamente
successivo, l'evento ai fini del
concorso, è considerato non disputato e
rientra nella disciplina prevista dal
comma 6. 5. Concorrono alla
determinazione della colonna vincente
gli eventi anticipati quando, prima del
loro inizio, è stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo.
In tal caso, il termine per la chiusura
dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento
dell'avvenimento anticipato o del primo
degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la
chiusura dell'accettazione, qualora per
qualsiasi motivo, uno o più eventi
risultano nella condizione di cui al
comma 3, lettera b), è loro attribuito
convenzionalmente il segno per essi
percentualmente più pronosticato per il
concorso Totocalcio, risultante dalle
elaborazioni del totalizzatore
nazionale, arrotondando le percentuali
alla seconda cifra decimale. Nel caso in
cui, per lo stesso evento, la
percentuale dei pronostici su due o tre
segni risulta equidistribuita, è
convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno
o più eventi, fino ad un massimo di
quattro, sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), è
attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi. 8. Nel
caso in cui più di quattro eventi sono
nelle condizioni di cui al precedente
comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS
anticipare la chiusura dell'accettazione
stessa e dichiarare vincenti le colonne
unitarie corrispondenti alla colonna
composta dai segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così
come risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui per lo stesso evento, la
percentuale dei pronostici su due o tre
segni risulta equidistribuita, è
convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui
nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il
totalizzatore nazionale abbia registrato
alcuna giocata, il concorso è annullato.
Art. 32 Composizione del montepremi
da ripartire tra i vincitori
1. Il
montepremi del concorso pronostici
"il9", autonomo rispetto a quello
previsto per il concorso pronostici
Totocalcio, da ripartire tra i
vincitori, è costituito dalla somma: a)
della percentuale dell'intero ammontare
delle poste giocate per il concorso, di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b); b)
dei resti del concorso precedente; c) di
una quota ulteriore, definita da
specifici provvedimenti del direttore
generale di AAMS antecedenti ai singoli
concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli sponsor. 2. Il
montepremi di cui al precedente comma 1,
è incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi
complessivo, dell'eventuale jackpot.
Art. 33 Calcolo delle vincite e
comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori
1.
Dall'importo del montepremi del concorso
di cui all'articolo 32, comma 1, si
deduce l'importo dei premi di
partecipazione, sia precedenti che
successivi, così determinando la quota
del montepremi del concorso da destinare
ai premi a punteggio. 2. Il montepremi
da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato
dell'eventuale jackpot di cui
all'articolo 32, comma 2, è assegnato
alle colonne unitarie vincenti con 9
punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del
concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra
il montepremi della categoria unica ed
il numero delle colonne unitarie
vincenti, costituisce la quota unitaria
di vincita. 4. In mancanza di colonne
unitarie vincenti con 9 punti, il
montepremi si cumula con quello del
concorso successivo, determinando la
formazione del jackpot. 5. Nel caso in
cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "il9" non si
aggiudica il jackpot, l'importo relativo
è distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior
punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di
vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali rimanenti
determinano il resto. Le quote di
vincita per ciascuna cedola di caratura
sono arrotondate al centesimo di euro
inferiore. 7. Terminate le operazioni di
calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote. 8. Nel
caso in cui la commissione di controllo
riscontra, per qualsiasi motivo,
l'impossibilità di determinare le quote,
l'intero montepremi è riportato sul
concorso immediatamente successivo.
[...]
TITOLO
VI
Norme finali
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il
presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni
si applicano a decorrere dal 1° luglio
2003. 2. I concorsi pronostici indetti
antecedentemente alla data del 1° luglio
2003 sono regolati dalle disposizioni in
vigore al momento della loro
effettuazione. |