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Superenalotto
: le regole per giocare |
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REGOLAMENTO COMPLETO
Approvato con Decreto Ministeriale del 29
ottobre 1957 e, da ultimo, modificato con
Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n.452 |
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Art. 1 - L'Agenzia
delle Entrate, Direzione Centrale Rapporti con
Enti Esterni esercita ai sensi dell'art. 1 del
Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un
concorso pronostici abbinato alle estrazioni del
gioco del lotto. Detto concorso, istituito col
Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto
con il Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9
luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il
29 luglio 1957, reg. n. 20 Finanze, foglio n.
175, è disciplinato dalle norme per
l'applicazione e l'esecuzione del Decreto
Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n. 581, modificato con il Decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,
n. 806, nonché dal presente regolamento
speciale.
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Art. 2 - La gestione
del Concorso è affidata, giusta decreto del
Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla
SISAL S.p.A., con sede in Milano, che assume la
qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n. 581.
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Art. 3 - Il concorso
consiste nel pronosticare i primi numeri
estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze,
Milano, Napoli, Palermo e Roma,
indipendentemente dalla posizione dei sei
pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle
ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un
punto; la somma dei punti (massimo sei) si
prende a base per la determinazione dei
vincitori, come previsto dall'art. 14.
Per il conseguimento della vincita di seconda
categoria il pronosticatore deve indovinare
cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote
del lotto di cui al primo comma del presente
articolo e il numero primo estratto nella ruota
di Venezia, denominato "numero complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero
uguale al primo estratto di una ruota che in
ordine alfabetico la precede, ai fini della
determinazione dei numeri vincenti, viene preso
in considerazione il secondo numero estratto; se
anche il secondo estratto sia un numero uguale
al primo estratto di altra ruota che precede,
viene preso in considerazione il terzo numero
estratto, e così via.
La medesima procedura si applica anche nei
confronti del numero complementare. Qualora non
sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti 6 o di
seconda categoria, con punti 5 più il numero
complementare, perché nelle sei ruote utili per
l'individuazione del pronostico vengono estratti
numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si
applica la disposizione prevista al terzo comma
dell'art. 14.
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Art. 4 - La
partecipazione al concorso deve tassativamente
avvenire servendosi di apposite schede stampate
e distribuite dall'Ente gestore convalidabili
mediante macchine validatrici elettroniche.
La scheda è composta da due sezioni, la prima,
destinata alla marcatura, è suddivisa in due
pannelli recanti ciascuno novanta caselle
contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90,
quanti sono i numeri del lotto oggetto del
pronostico.
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Art. 5 - Il giocatore
esprime il proprio pronostico mediante
l'apposizione nell'apposita casella, in
corrispondenza del numero da pronosticare, di un
segno idoneo ad essere individuato
dall'apparecchiatura di lettura della macchina.
Il pronostico deve essere formulato marcando,
senza correzioni o alterazioni o contraddizioni,
il numero che si intende pronosticare primo
estratto in una qualsiasi delle sei ruote del
lotto indicate nel primo comma dell'art. 3. La
seconda sezione della scheda è destinata alla
stampa effettuata dalla macchina validatrice che
riporterà in chiaro i numeri derivanti dalla
lettura delle marcature effettuate nella prima
sezione dal giocatore.
Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione
di giocate singole e/o sistemistiche integrali
da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760
giocate. Una giocata minima si compila marcando
sei numeri su ciascun pannello della prima
sezione della scheda. Una giocata sistemistica
si effettua marcando da un minimo di sette ad un
massimo di venti delle novanta caselle
contrassegnate dai novanta numeri del lotto,
ottenendosi più giocate, secondo la formula
delle combinazioni semplici, il cui sviluppo
matematico è il seguente:
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MARCANDO |
SI
EFFETTUANO |
| 7
numeri |
7
giocate |
| 8
numeri |
28
giocate |
| 9
numeri |
84
giocate |
| 10
numeri |
210
giocate |
| 11
numeri |
462
giocate |
| 12
numeri |
924
giocate |
| 13
numeri |
1.716
giocate |
| 14
numeri |
3.003
giocate |
| 15
numeri |
5.005
giocate |
| 16
numeri |
8.008
giocate |
| 17
numeri |
12.376
giocate |
| 18
numeri |
18.564
giocate |
| 19
numeri |
27.132
giocate |
| 20
numeri |
38.760
giocate |
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È consentita la
partecipazione al concorso con giocate a
combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad
un massimo di 38.760 giocate, mediante
l'indicazione dei pronostici "basi" e dei
pronostici "varianti", utilizzando apposite
schede distribuite dall'Ente gestore,
convalidabili mediante macchine elettroniche. La
scheda a combinazioni sistemistiche è composta
da due sezioni, la prima, destinata alla
marcatura, è costituita da due pannelli, uno per
la marcatura dei pronostici "basi" e l'altro per
la marcatura delle "varianti". Il primo è
suddiviso in novantacinque caselle, cinque per
la scelta della combinazione dei numeri indicati
nel pannello "basi" con i numeri indicati nel
pannello "varianti" e novanta, contrassegnate
ciascuna da un numero da uno a novanta quanti
sono i numeri del lotto, per la marcatura dei
pronostici "basi"; il secondo per la marcatura
delle "varianti", è suddiviso in novanta caselle
recanti ognuna un numero da uno a novanta.
Le giocate vengono effettuate marcando, senza
correzioni o alterazioni o contraddizioni,
almeno sette numeri differenti fra loro di cui
almeno uno nel pannello "basi" e almeno due nel
pannello "varianti". Se nel pannello "basi"
vengono marcati più numeri dovrà essere marcata
anche una delle cinque caselle per la scelta
della combinazione dei numeri indicati in "basi"
presi uno, due, tre, quattro, cinque alla volta,
rispettivamente con cinque, quattro, tre, due,
uno dei numeri indicati nel pannello "varianti".
Nel caso di marcatura dei numeri su un solo
pannello si otterranno combinazioni integrali
con un minimo di sette giocate. La seconda
sezione è destinata alla convalida ed alla
stampa in chiaro effettuata dalla macchina
validatrice che riporterà in sequenza i numeri
derivanti dalla lettura delle marcature
risultanti nella prima sezione.
E' consentita la possibilità di effettuare
giocate sistemistiche denominate "a caratura".
La giocata a caratura, organizzata e convalidata
dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in
quote, da un minimo di due ad un massimo di
centoventicinque, rappresentate ciascuna da
cedole stampate dalla macchina validatrice, per
essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario
di ciascuna quota o cedola, pari al valore
complessivo delle giocate diviso per il numero
delle quote, non può essere inferiore a EUR
5,00.
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Art. 6 - La convalida
viene effettuata dal ricevitore introducendo la
scheda di partecipazione al concorso nella
apposita apertura della macchina validatrice
che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un
visualizzatore l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il
ricevitore premerà l'apposito tasto di
convalida. La convalida risulta dalla
scritturazione, operata dalla macchina
validatrice nella seconda sezione della scheda,
oltre che dei numeri pronosticati, anche dei
seguenti dati: i codici di controllo, il numero
che contraddistingue il concorso settimanale, la
data di estrazione dei numeri del lotto al quale
il concorso stesso si riferisce, il codice di
zona, il codice di ricevitoria, il codice della
validatrice, il numero di giocate convalidate e
il numero progressivo della giocata, la data e
l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i
numeri stampati dalla macchina validatrice sulla
scheda.
All'atto del ritiro della scheda convalidata il
giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di
difformità tra i pronostici marcati manualmente
e quelli stampati dalla macchina o di altre
anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo
della scheda convalidata, previa restituzione al
ricevitore della scheda predetta.
E' consentita la stampa e la convalida,
realizzate dalla macchina validatrice su
speciali schede anche senza riquadri di
marcatura, di giocate generate dalla stessa
macchina validatrice o da un computer ad essa
collegato.
All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore
è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle
giocate in essa stampate.
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Art. 7 - Dopo la
convalida, il partecipante ritira la scheda
convalidata, che deve essere da lui custodita
con ogni cura e diligenza costituendo documento
valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati
trascritti dalla macchina validatrice sulla
scheda giocata e convalidata vengono registrati
nella memoria interna della stessa validatrice
ed in una seconda carta memoria estraibile e
successivamente trasmessi, all'ora stabilita
dall'Ente gestore, via linea telefonica,
all'elaboratore zonale di competenza.
L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito
Centro Elaborazione Dati, provvederà a
trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti
i dati ricevuti su appositi dischi ottici
scrivibili una sola volta, rileggibili e non
modificabili che, consegnati alla Commissione di
Zona prima dell'inizio delle estrazioni del
lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le
matrici delle schede del concorso.
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Art. 8 - La posta
unitaria di partecipazione al concorso e' di EUR
0,408 per colonna. La giocata minima non può
essere inferiore a due poste.
Per partecipare al concorso occorre consegnare
la scheda compilata e pagare le poste relative.
La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli
uffici dell'Ente gestore appositamente
designati.
A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei
partecipanti, la partecipazione può altresì
effettuarsi presso "ricevitori autorizzati"
dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei
partecipanti e sono obbligati ad osservare e far
osservare dai partecipanti stessi tutte le norme
che disciplinano il concorso. Le ricevitorie
debbono essere contraddistinte da apposita
insegna di caratteristiche uniformi. A decorrere
dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal
giocatore al ricevitore per la partecipazione al
concorso pronostici Enalotto e' fissato nella
misura dell'8 per cento del costo al pubblico
per colonna pari a EUR 0,50. Analoga somma è
dovuta quando l'accettazione delle giocate è
fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.
E' consentita l'effettuazione di due o più
giocate, valevoli per più concorsi consecutivi
con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in
tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate
tali giocate resteranno archiviati, secondo le
modalità di cui all'art. 10, fino
all'espletamento dei concorsi cui si
riferiscono.
Il monte premi è costituito dal 38%
dell'ammontare complessivo delle poste di gioco
di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965,
n. 1117, nonché dal 35% del diritto fisso
previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre
1991, n. 412.
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Art. 9 - L'Ente
gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le
matrici elettroniche delle schede debbono
risultare custodite negli archivi di cui al
successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le
estrazioni del lotto.
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Art. 10 - Per la
custodia delle matrici, presso ogni sede di zona
o altro ufficio abilitato dell'Ente gestore, è
predisposto un apposito locale nel quale sono
sistemati uno o più armadi di sicurezza
provvisti di serratura a tre chiavi differenti e
congegno di controllo.
Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del
lotto, vengono depositati negli archivi di cui
al primo comma del presente articolo, i dischi
ottici scrivibili una sola volta e non
modificabili di cui all'art. 7. In caso di
parziale o totale impossibilità di registrazione
delle giocate sui dischi ottici, saranno
archiviati, previa verbalizzazione le carte
memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore
zonale contenente l'elenco di tutte le giocate
registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto
del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono
controllate e sorvegliate da una Commissione
composta dal Direttore Regionale delle Entrate o
da un suo rappresentante, da un funzionario
amministrativo di prefettura, in rappresentanza
del Prefetto e da un rappresentante del Sindaco.
La Commissione verbalizza il numero dei dischi
ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati
da custodire, i dati relativi al numero delle
schede giocate, il numero delle giocate
annullate e il totale delle giocate da
conteggiare a montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla
presenza dei tre componenti della Commissione la
quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne
conserva le chiavi.
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Art. 11 - Concorrono
alla determinazione delle combinazioni vincenti
solamente quelle risultanti dalle schede
registrate nei dischi ottici e/o nelle carte
memoria e/o contenute nei tabulati stampati
dall'elaboratore zonale che, compilate e
ricevute nei modi prescritti risultano custodite
a norma dell'articolo precedente. Dette matrici
elettroniche fanno stato in caso di
contestazione.
Qualora la scheda convalidata elettronicamente
non fosse rinvenuta nell'archivio, la
partecipazione al concorso deve considerarsi ad
ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente
ha diritto solamente al rimborso della posta
pagata, dietro consegna della scheda convalidata
in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo
o colpa grave, ogni responsabilità tanto
dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto
dei ricevitori autorizzati nello svolgimento
delle rispettive attività. Tale disposto si
applica anche nel caso in cui non fosse
possibile ottenere la matrice elettronica dai
dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse
leggibile la scheda stampata sui tabulati.
L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori
autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino
la mancata trasmissione o ricezione delle
giocate per via telefonica o della mancata
consegna delle carte memoria estraibili, ne
danno notizia al pubblico mediante avviso, che
deve rimanere esposto nel locale di accettazione
delle schede sino alla scadenza del termine per
la presentazione dei reclami, previsto dall'art.
15.
Le matrici elettroniche comunque mancanti sono
escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui
la pubblicazione non sia stata effettuata o non
sia stata regolare.
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Art. 12 - Qualora
prima del compimento delle operazioni di cui
all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di
forza maggiore, la distruzione totale o parziale
dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o
dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche
distrutte saranno dichiarate escluse dal
concorso ed i relativi concorrenti avranno
diritto solamente al rimborso della quota della
posta destinata alla massa premi.
La medesima norma sarà applicata qualora
all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse
essere constatata la non integrità dell'archivio
o della sua chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti
dovessero verificarsi dopo il compimento delle
operazioni previste dall'art. 13, saranno
considerate valide solamente le giocate vincenti
già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà
di reclamo di cui all'art. 15.
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Art. 13 - Avvenuta
l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente
gestore, conosciuti i risultati ufficiali
dell'estrazione dei numeri del lotto,
individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3,
provvede presso i propri uffici ove è avvenuta
la custodia delle matrici elettroniche, a
rilevare, mediante elaborazione elettronica dei
dati registrati nella memoria dell'elaboratore
zonale, le schede in cui vi siano combinazioni
di numeri che possono essere dichiarate
vincenti, comunicandone i dati alla Commissione
di Zona di cui all'art. 10.
La Commissione di Zona, previa constatazione
dell'integrità dell'archivio e della sua
chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi
ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce
la combinazione dei numeri vincenti in apposito
elaboratore e provvede alla stampa delle schede
che hanno totalizzato punteggio vincente e del
relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal
quale rileverà le giocate recanti combinazioni
vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di
Zona, stabilito il numero delle giocate che
dovranno concorrere alla ripartizione del
montepremi, provvede alla collocazione dei
dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati
nell'archivio e alla chiusura dell'archivio
stesso, che potrà essere riaperto per la
necessità di successive giornate di concorso
solamente dopo la scadenza del termine dei
reclami di cui all'art. 15.
Le operazioni della Commissione vengono svolte
senza l'intervento di estranei ad eccezione di
eventuali collaboratori nominati
dall'Amministrazione delle Finanze e sono
descritte in un apposito verbale al quale sono
allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei
concorrenti, dalla determinazione delle giocate
vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche
risultino indecifrabili in modo da non
consentire l'accertamento dell'esattezza dei
pronostici.
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Art. 14 - Le giocate
vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla
prima categoria appartengono quelle in cui i
pronostici relativi ai primi numeri estratti
nelle sei ruote indicate nel primo comma
dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria
appartengono quelle in cui sono esatti cinque
pronostici più il "numero complementare" (primo
estratto nella ruota di Venezia), alla terza,
alla quarta e alla quinta categoria le giocate
rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a
ciascuna categoria viene attribuito il 20 per
cento dell'importo complessivo destinato ai
vincitori a norma dell'art.8. L'importo
destinato alle giocate vincenti di ogni singola
categoria va ripartito in parti uguali fra le
giocate vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con
punti 6 e/o di seconda categoria con punti 5 più
il numero complementare, i relativi montepremi
andranno ad accumularsi con quello della
corrispondente categoria del concorso
successivo. Qualora in tale concorso non si
verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o
con punti 5 più il "numero complementare", i
rispettivi importi dei due montepremi andranno
ad incrementare i relativi montepremi del
concorso successivo per le stesse categorie, e
così fino al concorso nel quale saranno
realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5
più il "numero complementare".
In mancanza di vincite di terza categoria con
punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o
di quinta categoria con punti 3 i rispettivi
montepremi vengono ripartiti fra le eventuali
altre categorie in cui vi siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti è
unica, la massa dei premi, detratte le eventuali
quote da accantonare per mancanza di vincite di
prima e/o di seconda categoria, è divisa in
parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica
categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato
alcun punteggio vincente, l'intero montepremi
andrà ad accumularsi con il montepremi del
concorso successivo e se anche in tale concorso
non si realizzassero punteggi vincenti, i due
montepremi andranno ad incrementare il
montepremi del concorso successivo fino al
concorso nel quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una
determinata categoria potrà essere minore della
quota unitaria di una categoria inferiore. In
tale caso la categoria inferiore verrà fusa con
la categoria superiore nei confronti della quale
si sia determinato il divario di quota. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione di due
categorie dovesse essere più alta della quota
unitaria della categoria superiore, si procederà
alla fusione delle tre categorie. Se la quota
unitaria risultante dalla fusione di tre
categorie dovesse essere più alta della quota
unitaria della categoria superiore, si procederà
alla fusione delle quattro categorie. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione delle
quattro categorie dovesse essere superiore alla
quota unitaria della massima categoria, si
procederà alla fusione delle cinque categorie in
una unica.
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Art. 15 - L'Ente
gestore pubblica entro il secondo giorno dalla
data di svolgimento del concorso, un Bollettino
ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono
elencati gli estremi delle schede contenenti
giocate vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo
gli adempimenti della Commissione Centrale di
cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare
della massa dei premi, il numero delle giocate
vincenti per ogni singola categoria, la misura
unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei
medesimi e ogni comunicazione ufficiale che
possa interessare i partecipanti.
L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione
del Bollettino ufficiale di cui al comma
precedente, ad elencare, in un apposito
Bollettino ufficiale da porre in visione presso
ogni singola ricevitoria, gli estremi delle
schede recanti giocate aventi diritto al premio,
limitatamente alle schede convalidate in ogni
ricevitoria. Il giocatore che non abbia la
possibilità di consultare il Bollettino
ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a
far pervenire alla sede competente dell'Ente
gestore il tagliando figlia entro il termine
stabilito per i reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino
ufficiale degli estremi di una scheda con la
quale si ritenga di essere vincitore con una o
più giocate o in caso di pubblicazione degli
estremi stessi, ma con un numero di vincite
inferiore a quello cui si ritiene di aver
diritto, il partecipante può avanzare reclamo
scritto per ottenere il riconoscimento del
premio o dei premi.
Tale reclamo deve essere accompagnato dalla
scheda di partecipazione al concorso e, a pena
di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al
competente ufficio dell'Ente gestore entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione degli estremi delle schede con
giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel
Bollettino di ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la Commissione di cui
all'art.10 procederà, sulla scorta delle matrici
elettroniche contenute nel disco ottico e/o
nelle carte memoria e/o nel tabulato stampato
dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio,
alla decisione dei reclami tempestivamente
presentati, redigendone verbale e disponendo le
necessarie variazioni al numero di giocate
vincenti in prima verifica.
I reclami accolti e quelli respinti devono
essere pubblicati nel Bollettino ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i
reclami che appaiono di non pronta e agevole
decisione alla Commissione Centrale prevista
dall'art.16. Tale procedura deve essere eseguita
in ogni caso per i reclami presentati senza la
scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia
omesso di allegare al reclamo la scheda
convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da
ogni diritto, farla pervenire al competente
ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il
ventesimo giorno dalla data del concorso.
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Art. 16 - Presso la
sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una
Commissione Centrale composta da un Magistrato
dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di
grado superiore al quinto, o qualifica
corrispondente, che la presiede, dal Direttore
Centrale per i Rapporti con Enti Esterni e da
due Dirigenti rispettivamente del Ministero
dell'Interno e della Ragioneria Generale dello
Stato. In caso di impedimento o di assenza del
Direttore Centrale per i Rapporti con Enti
esterni partecipa, in sua sostituzione, il
Dirigente della Divisione concorsi pronostici.
In caso di impedimento o di assenza del
Magistrato, presiede la Commissione il Direttore
Centrale per i Rapporti con Enti Esterni o chi
lo sostituisce.
Assolve le mansioni di segretario, un
funzionario della carriera direttiva della
Direzione Centrale per i Rapporti con Enti
Esterni.
La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati
concernenti la riscossione delle poste,
stabilisce l'importo del montepremi e, in base
al numero delle giocate riscontrate vincenti
dalle Commissioni di Zona, determina il numero
complessivo di tali giocate, nonché le quote da
pagare alle giocate stesse, a seconda delle
categorie di appartenenza.
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Art. 17 - La
Commissione Centrale ha altresì il compito di
esaminare i reclami per qualsiasi motivo
proposti dai giocatori ed in particolare modo i
reclami non decisi dalle Commissioni di zona di
cui all'ultimo comma dell'art.15. In merito a
questi ultimi reclami le decisioni della
Commissione Centrale debbono essere adottate
entro trenta giorni dalla data del concorso e
debbono essere pubblicate nel primo Bollettino
ufficiale immediatamente susseguente.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato
trasmesso alla Commissione Centrale, la quota
dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è
definitiva. Esistendo invece uno o più reclami
di cui innanzi, in attesa delle decisioni della
Commissione Centrale, il calcolo delle quote
unitarie dei premi è effettuato comprendendo
provvisoriamente tra le giocate vincenti anche
quelle su cui vertono reclami, il premio delle
quali viene però accantonato per essere
successivamente attribuito ad esse in caso di
accoglimento del reclamo. Qualora tutti i
reclami siano accolti, le quote di premio
diventano definitive. Se uno o più reclami siano
respinti, si attende il decorso dei termini
fissati nell'ultimo comma del presente articolo,
dopo di che, se nessun giudizio è stato
promosso, si procede al riparto del premio o dei
premi tra le giocate vincenti definitive.
Qualora invece sia stato promosso giudizio, il
premio o i premi rimangono accantonati fino
all'esito definitivo del giudizio stesso.
Trascorsi settantacinque giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati
della Commissione Centrale cesserà per l'Ente
Gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione
delle matrici elettroniche di ogni singolo
concorso, fatta eccezione per quelle relative ai
reclami non accolti.
Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi
all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro i
sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell'esito del reclamo di cui
all'art.15. Resta ferma l'esperibilità
dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in
mancanza del previo esperimento del reclamo,
entro i sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale dei
vincenti.
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Art. 18 - Il pagamento
dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese
dell'esibitore della scheda, con le modalità
stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel
Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite
dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino
ufficiale le modalità di pagamento dei premi
conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro
della scheda escluso qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla
riscossione dei premi se non ne richiedano il
pagamento nel termine di centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del Bollettino ufficiale
degli estremi della scheda vincente.
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Art. 19 - La
partecipazione al concorso implica la piena
conoscenza del presente regolamento e
l'accettazione incondizionata delle norme in
esso contenute.
Il foro competente per territorio in ogni
controversia relativa alla partecipazione al
concorso è quello di Roma. |
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